IN GAZZETTA UFFICIALE LE MODIFICHE AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE


E’ stato pubblicato sulla G.U. del 13 aprile 2018, n. 86, il comunicato del CNF con cui sono state disposte le modifiche al codice deontologico forense relative alla disciplina degli artt. 20 (Responsabilità disciplinare) e 27 (Dovere di informazione).

L’art. 20 c.d.f.. La nuova formulazione dell’art. 20, comma 1, c.d.f. è pertanto la seguente: «La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247». Invece, il comma 2 del medesimo articolo è stato così riformulato: «Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice».

L’art. 27 c.d.f.. Infine, l’art. 27 c.d.f. è stato modificato limitatamente al solo comma 3, il cui testo è il seguente: «L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge».

 
 
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