La Mediazione
La mediazione, introdotta con il d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28 è un sistema di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili alternativo al processo civile.
La disciplina secondaria di attuazione è stata dettata con il d.m. Giustizia 4 marzo 2010, n. 183.
L’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania ha costituito il proprio Organismo di Mediazione presso il Palazzo di Giustizia sito in Tempio Pausania, Via Limbara n. 1.
L’obbiettivo è quello di fornire a tutti i soggetti che hanno la necessità, in caso di mediazione obbligatoria, o la volontà, in caso mediazione facoltativa, di accedere alla procedura di mediazione dinanzi ad un Organismo accreditato dal Ministero della Giustizia che sia strettamente collegato con la realtà giudiziaria del Foro di Tempio Pausania.
La mediazione viene definita dal legislatore come l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Ha una durata di legge pari a tre mesi.
Si differenzia dall’arbitrato perché il mediatore non rende decisioni vincolanti, ma assiste le parti nella ricerca di un accordo conciliativo.
L’accordo raggiunto è riferibile alle parti al pari del negozio transattivo ma è suscettibile di acquistare efficacia esecutiva e di costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La mediazione si svolge presso Organismi, pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia.
Il procedimento di mediazione non può essere utilizzato per le liti aventi ad oggetto situazioni giuridiche o materie devolute alla giurisdizione amministrativa, o alle altre giurisdizioni speciali.
A seguito delle modifiche introdotte all’istituto della mediazione dal decreto legge n. 69/2013, convertito con modifiche nella legge n. 98/2013, a partire dal 21 settembre 2013 la mediazione è tornata ad essere obbligatoria per alcuni tipi di controversie civili e commerciali.
Tra le principali novità:
-Introduzione della temporaneità della obbligatorietà (4 anni)
-Rimodulazione delle materie oggetto di mediazione
-Introduzione di criteri di competenza territoriale degli organismi di mediazione
-Previsione dell’incontro preliminare come unica condizione di procedibilità
-Previsione di assistenza tecnica garantita
-Previsione dell’esecutività dell’accordo raggiunto senza necessità dell’omologazione giudiziale nel caso in cui entrambe le parti siano assistite da un avvocato che sottoscriva il verbale.
Ultimo aggiornamento
18 Novembre 2024, 17:20