L’obbligo di formazione
Con delibera 16 luglio 2014, n. 6 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il Regolamento della Formazione Professionale Continua (FPC) di cui è riportato di seguito un estratto.
L’avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l’obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento.
L’attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale.
L’attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante autoaggiornamento o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali o distrettuali.
L’obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo o nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio.
Il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione ha durata triennale.
L’iscritto deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 CF, di cui n. 9 CF nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.
Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 CF, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei CF maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 CF per anno. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.
Sono esentati dall’obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
Su domanda dell’interessato, sono altresì esonerati dall’obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da: gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza; c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero; d) cause di forza maggiore; e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.
Di seguito il Regolamento della Formazione Professionale Continua del CNF
Regolamento per la formazione continua [387 KB]
Ultimo aggiornamento
20 Novembre 2024, 20:28