Gratuito patrocinio
Cos’é il patrocinio a spese dello stato?
Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto previsto dall’art. 24 della Costituzione e dal DPR 30 maggio 2002 n. 115 (artt. 76 e segg.) che riconosce ai cittadino non abbiente la difesa nel processo civile (con esclusione delle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti), penale, amministrativo e tributario con la conseguenza che l’onorario dell’avvocato e dell’eventuale consulente di parte, viene corrisposto direttamente dallo Stato e le cause sono esenti da spese (contributo unificato, marche da bollo ecc.).
Per quali cause può essere chiesto?
L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
Nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, la parte rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento nel processo penale.
Chi lo può chiedere?
L’istanza può essere presentata da:
– cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
– cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di validità al momento in cui è sorto il rapporto o si è verificato il fatto oggetto del giudizio da instaurare;
– cittadini extracomunitari che intendono impugnare il provvedimento di espulsione o le decisioni in merito alle domande di asilo, protezione o revoca dello status di rifugiato;
– apolidi residenti in Italia;
– enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica;
– il fallimento si considera ammesso al patrocinio a spese dello Stato se il decreto del Giudice Delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese (aÌ1. 144 DPR 115/2002)
– non può chiedere il patrocinio l’indagato, l’imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Quando può essere chiesto il patrocinio a spese dello Stato?
La domanda può essere presentata in ogni stato stesso, ma non se il procedimento è già concluso. Sia in materia civile che in materia penale. La presentazione dell’istanza può essere effettuata in ogni stato e grado del processo ma gli effetti decorrono dalla data della presentazione (Cass. Civile II sezione, 1 ottobre 23 novembre 21ll n.24729)
Quali sono i limiti di reddito?
Il Decreto del ministero della Giustizia del 16 gennaio 2018 di adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha aggiornato L’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Il reddito annuale per conseguire il beneficio non deve essere pertanto superiore ad € 12.838,01 (reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi) ed è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante.
IL Consiglio dell’Ordine deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’ imposta sul reddito delle persone fisiche (lrpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva (ad esempio: per unione e indennità di accompagnamento ciechi civili e per altre invalidità civili, assegno di separazione c divorzio a favore del coniuge, proventi da vendita di immobili all’estero, vincite lotterie, concorsi e giochi, interessi percepiti da Banche /Poste su conti correnti o da BOT, CCT, BTO, libretti e certificati di deposito, proventi da partecipazione a fondi di investimento) .
Solo in materia penale e nelle cause civili “transfrontaliere” (quando cioè la parre che chiede il beneficio è domiciliata in uno stato membro dell’Unione Europea, ad eccezione della Danimarca) il limite di reddito va aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità (per esempio: separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio e tutte le cause inerenti i figli) ovvero nei processi in cui gli interessi dei richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare.
Le persone offese dai reati di maltrattamenti, mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale anche di gruppo, atti sessuali con minorenne, atti persecutori, nonché altri delitti contro la personalità individuale, se commessi in danno di minori (artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies,601,602,609 quinquies e 609 undecies c.p.), possono essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito.
Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso), 291 quater T.U. Di cui al DPR 43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1 del T.U. di cui al DPR 309/1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previsto dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.
Dove fare la domanda?
Processi civili: al consiglio dell’ordine degli Avvocati dove ha sede il Giudice competente per la causa (da instaurarsi o già instaurata): se deve essere proposto ricorso in Cassazione, è competente il consiglio dell’ordine degli Avvocati dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare.
Processi penali: al Giudice avanti il quale pende il procedimento.
Processi amministrativi: al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il processo (da instaurarsi o già instaurato).
Processi tributari: Commissione Tributaria provinciale (di primo grado) o Regionale (appello).
Quale contenuto deve avere la domanda?
La domanda, a pena di inammissibilità, deve contenere:
1) le generalità del richiedente e del proprio nucleo familiare risultante dal certificato anagrafico unitamente ai codici fiscali;
2) la chiesta di ammissione al patrocinio contiene, l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente, oppure l’indicazione dell’Ufficio Giudiziario avanti il quale verrà proposta la causa;
3) una dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’interessato attestante le condizioni di reddito complessivo del nucleo familiare determinato secondo i criteri sopra indicati (per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europe deve corredare l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti quanto dichiarato; in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione)
4) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente entro trenta giorni dalla scadenza del temine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
5) le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la no’, manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione (solo per la cause civili).
La richiesta, compilata sull’apposito modulo fornito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente per le cause civili, deve essere sottoscritta dall’interessato che deve allegare copia della carta d’identità. L’allegazione non è necessaria se la firma viene autenticata dal difensore nominato. La domanda può essere depositata personalmente o dall’avvocato oppure spedita con lettera raccomandata. (scarica il modulo )
Gli interessati, se il Giudice procedente o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
Cosa fa il Consiglio dell’Ordine dopo aver ricevuto la domanda?
Nei dieci giorni successivi alla presentazione della domanda. i1 Consiglio dell’ordine, valutati i presupposti della domanda, (limiti di reddito e non manifesta infondatezza della domanda) accoglie o rigetta la richiesta. Copia dell’atto con il quale il Consiglio dell’Ordine accoglie o respinge la domanda è trasmessa all’interessato e al magistrato e all’ufficio giudiziario competente, in caso di accoglimento.
L’ammissione al patrocinio può essere revocata?
Se nei corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice che procede può revocare il provvedimento di ammissione. La revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali mentre negli altri casi ha efficacia retroattiva.
Lo Stato ha in ogni caso diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente a1la revoca del provvedimento di ammissione.
Quali sono gli effetti dell’ammissione?
Tutte le spese del processo sono pagate dallo Stato che corrisponde anche l’onorario all’avvocato e al consulente tecnico eventualmente nominato. Ogni patto contrario è nullo.
Quali sono gli obblighi dopo l’ammissione?
Chi è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve comunicare le variazioni di reddito se verificatesi nell’anno precedente, che determinano il superamento dei limiti previsti dalla legge per l’ammissione al beneficio. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla scadenza del temine di un anno dalla data di presentazione dell’ istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di variazione.
In caso di superamento dei limiti di reddito, l’ammissione ai patrocinio viene revocata.
Come scegliere l’avvocato?
Il difensore deve essere scelto tra quelli inseriti nell’elenco degli avvocati abilitati a patrocinare a spese dello Stato; l’elenco è a disposizione presso ogni Consiglio dell’Ordine. Gli elenchi degli avvocati iscritti al Gratuito Patrocinio sono scaricabili nella apposita sezione
L’interessato può nominare un solo difensore.
Quando l’istanza viene respinta?
Il Consiglio dell’Ordine respinge la richiesta quando il limite di reddito è superiore a quello previsto dalla legge o in caso di manifesta infondatezza della domanda; la richiesta viene dichiarata inammissibile se priva delle indicazioni in fatto e in diritto e delle prove di cui si chiederà al giudice l’ammissione o se non vengono prodotti o integrati i documenti richiesti dal Consiglio dell’Ordine nel termine concesso.
Nei procedimenti penali, il magistrato respinge l’istanza oltre che negli stessi casi in può rigettarla il Consiglio dell’Ordine, anche se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni dì reddito dichiarate tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte. Prima di provvedere il magistrato può trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche.
Cosa succede se l’istanza viene respinta?
Per le cause civili, in caso di rigetto della domanda da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, l’istanza può essere presentata al Magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.
Nel caso in cui l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato venga presentata per la proposizione di un ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello e il Consiglio dell’Ordine rigetti l’istanza, la nuova domanda deve essere presentata alla Corte di Appello.
Nei procedimenti penali, se l’istanza è respinta, è possibile presentare ricorso al Presidente del Tribunale (o al Presidente della Cote di Appello) entro 20 giorni dalla comunicazione del rigetto.
La decisione può essere impugnata avanti la Corte di Cassazione entro 20 giorni dalla notificazione della stessa.
Cosa succede se l’istanza contiene falsità od omissioni?
Le falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni e nelle indicazioni relative alle generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai codici fiscali, alle condizioni di reddito e all’impegno di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, costituiscono reato punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37.
La pena è aumentata se dall’atto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna implica la revoca, con effìcacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
Al difensore nominato è possibile chiedere anche ulteriori pareri o attività?
Il difensore nominato è tenuto a prestare la propria opera professionale solo nell’ambito dell’incarico ricevuto. Allo stesso non può dunque essere richiesta ulteriore attività estranea a quella attinente al procedimento per il quale è stata concessa l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (per la quale, se del caso, dovrà essere presentata una nuova e distinta domanda).
Quando deve essere chiesta la liquidazione dei compensi?
La legge di Stabilità 2016 (la 208/2015), con una norma contenuta nel comma 783 del suo unico articolo, ha aggiunto all’articolo 83 del Dpr 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), un comma 3-bis, per il quale il decreto di liquidazione e deve essere «emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».
La nuova norma introduce un’importante innovazione per le liquidazioni in favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, a mente della quale la istanza di liquidazione dovrà essere depositata prima che la causa venga tenuta in decisione.
Di seguito pubblichiamo un prospetto informativo sul gratuito patrocinio, a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania
Vademecum Gratuito Patrocinio [88 KB]
Ultimo aggiornamento
24 Novembre 2024, 22:19