Delibera Ordine Avvocati di Tempio Pausania in materia di gestione separata INPS cd "operazione Poseidone"
ESTRATTO DELIBERA DEL 6 MARZO 2018
Il Segretario ed il Tesoriere illustrano al Consiglio la questione relativa alla cosiddetta “operazione Poseidone” posta in essere dall’INPS che d’ufficio ha iscritto nella Gestione Separata migliaia di colleghi non iscritti a Cassa Forense.
Dopo ampia discussione
IL CONSIGLIO
– sentita la relazione del Segretario e del Tesoriere;
– preso atto che l’I.N.P.S., con la c.d. operazione “Poseidone 2”, ha dapprima iscritto di ufficio nella “Gestione Separata” numerosissimi avvocati e successivamente proceduto esecutivamente nei loro confronti per il recupero coattivo di contributi previdenziali, anche con l’applicazione di forti sanzioni e penali;
–
che le ragioni giuridiche addotte dall’I.N.P.S. per procedere alle iscrizioni di ufficio nella Gestione Separata sono state fermamente contestate da molteplici Consigli dell’Ordine degli Avvocati italiani, ma soprattutto risultano sconfessate da numerose sentenze di merito della Magistratura ordinaria emesse in diversi Fori e gradi di giudizio, che hanno accolto i ricorsi presentati dagli avvocati avverso tali provvedimenti di iscrizione coattiva;
– che anche il Legislatore, nel quadro normativo offerto dal combinato disposto degli artt. 2, commi 25 e 26 della L. 335/1995, dal conseguente D.Lgs. n. 103/1996 (art. 3 commi 1 e 2) nonché, da ultimo, dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 18 comma 12 della L. 111/2011, il quale ultimo precisa che: “l’articolo 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, (…)” , ha escluso gli avvocati dall’obbligo di iscrizione nella “Gestione Separata”;
– che l’inequivoca interpretazione che vede contrastare la pretesa dell’I.N.P.S. si può desumere anche dalla relazione accompagnatoria del Senato della Repubblica XVI legislatura, n. 2814 per la conversione in legge del D.L. 6/7/2011 n. 98, art. 18 (c.d. “norma di interpretazione autentica” dell’art. 2 c. 26 L. 335/95), la quale, dopo aver sancito che la necessità di una norma di interpretazione autentica dal conflitto derivato a causa della Operazione Poseidone iniziata dall’INPS, recita: “sono soggetti alla iscrizione alla Gestione Separata Inps coloro che svolgono attività il cui esercizio NON È SUBORDINATO ALL’ISCRIZIONE AD APPOSITI ALBI O ELENCHI”;
– rilevato che la crisi economica e di settore, che ha ridotto notevolmente i redditi dei professionisti, rende le richieste di iscrizione coattiva e di pagamento avanzate dall’I.N.P.S. un carico economico insostenibile proprio per quella fascia di avvocati che percepisce redditi minori, tanto da indurli a cancellarsi dagli Ordini di appartenenza;
– ritenuto che è pertinente ed opportuno invocare l’intervento del Consiglio Nazionale Forense in quanto: ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
– ritenuto che è pertinente ed opportuno invocare l’intervento dell’Organismo Congressuale Forense in quanto ispira la Sua attività ai principi di: conservazione e tutela dell’indipendenza dell’Avvocatura (anche per gli aspetti economici), autonomia e libertà della professione forense, difesa dei diritti fondamentali dei cittadini e per l’attuazione della giustizia;
CHIEDE
– che il Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo Congressuale Forense, in relazione alla menzionata Operazione Poseidone 2 dell’I.N.P.S., vogliano immediatamente assumere tutte le iniziative più efficaci per la tutela dell’avvocatura più debole, da prendere all’esito di un confronto in sede ministeriale tra tutti i soggetti istituzionali forensi e volte in primo luogo ad ottenere l’immediata sospensione delle procedure esecutive nei confronti degli avvocati ingiunti, nonchè l’immediata revoca delle sanzioni comminate e si adoperino affinché il problema sia affrontato definitivamente in sede legislativa -anche con il coinvolgimento diretto di Cassa Forense.
Manda alla segreteria per la comunicazione di estratto della presente delibera al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, alla Cassa Forense, ai Delegati Distrettuali presso L'O.C.F. ed ai C.O.A. del Distretto, disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.
Il Presidente Il Segretario
Avv. Paola Gosamo Avv. Paolo Camboni
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