Le notifiche in proprio degli avvocati a mezzo Pec
La legge 21 gennaio 1994 n. 53 che aveva già conferito agli avvocati la possibilità di effettuare notifiche in proprio è stata, come noto, integrata con la legge 148/2011 con la quale si prevedeva che tali notifiche potessero effettuarsi anche tramite utilizzo di posta elettronica certificata.
La normativa è ancor di più cambiata a seguito dell’entrata in vigore:
a) della legge 17 dicembre 2012 n. 221
b) della pubblicazione del decreto ministeriale 48/2013
c) del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114
d) del DPCM 13.11.2014 entrato in vigore il giorno 11 febbraio 2015
Le novità più importanti:
A) “Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”
1) il titolo del nuovo art. 18 del DM 44/2011 “Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati” che sostituisce il precedente “Notificazione per via telematica tra avvocati” e,
2) il richiamo esplicito, al comma 1 del nuovo art. 18, all’art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53.
Tali modifiche meritano rilievo in quanto si evince che la PEC, come mezzo per le notifiche degli avvocati, potrà essere utilizzata non solo quando destinatario della notifica sia altro avvocato ma anche quando destinatario sia persona diversa dall’avvocato a condizione, naturalmente, che l’indirizzo PEC del destinatario risulti da pubblici elenchi (art. 3 bis n. 1 legge 21 gennaio 1994 n. 53.).
B) L’Avvocato è considerato pubblico ufficiale.
L’art. 18 nuova formulazione con il comma 4 conferma e ribadisce quanto già indicato all’art. 6 della L. 53/94 e quindi che l’avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge quando compila la relazione o le attestazioni di cui agli artt. 3, 3 bis e 9 della legge 21 gennaio 1994 n. 53.
L’avvocato quindi potrà procedere alla notifica non solo di atti di sua produzione ma anche di quelli prodotti da soggetti diversi; in questo secondo caso, se l'atto o il provvedimento da notificare non è presente nel fascicolo informatico del procedimento, estrae copia informatica per immagine dell’atto in origine formato su supporto analogico (cartaceo) e compie l’asseverazione prevista dall’art. 22 comma 2 del codice dell’amministrazione digitale, avendo cura di inserire la dichiarazione di conformità all’originale (cartaceo) nella relazione di notificazione così come previsto dall’art. 3 bis comma 5 della legge 21 gennaio 1994 n. 53; ove invece l'atto o il provvedimento da noticare sia presente nel fascicolo informatico del procedimento è possibile seguire la procedura indicata al successivo punto "H".
C) La procura alle liti.
L’art. 18 del DM 44/2011 ora prevede altresì, al comma 5, che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. Tale disposizione inoltre si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. Ciò significa che l’avvocato potrà, ad esempio, notificare ad un soggetto il cui indirizzo PEC risulti da pubblici elenchi l’atto di citazione avendo cura di allegare al messaggio PEC da inviare ai fini della notifica sia l’atto di citazione sia la procura alle liti rilasciata dal cliente.
D) Ricevuta PEC avvenuta consegna.
Il comma 6 dell’art. 18 del DM 44/2011 dispone ora che la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC con il quale l’atto viene notificato dovrà essere quella COMPLETA.
E) Notifiche tramite PEC e autorizzazione COA.
L’art. 46 co. 1 lett. a) del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, modificando l’art. 1 della Legge n. 53/1994, elimina il pre-requisito dell’autorizzazione del COA di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC. Viene anche abolito l’obbligo di indicare nella relata di notifica telematica l’autorizzazione del COA di appartenenza.
Ciò significa che tutti sono, ex lege, autorizzati a notificare in proprio tramite PEC senza dover richiedere autorizzazione al COA di appartenenza.
Attenzione: se la notifica in proprio deve essere effettuata nella maniera tradizionale (cartacea) il Collega dovrà essere autorizzato dal COA.
F) Notifiche tramite PEC e pagamento diritti.
L’art. 46 co. 1 lett. a) del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, modificando l’art. 1 della Legge n. 53/1994, dispone la totale esenzione del pagamento dei diritti per le notifiche telematiche in proprio.
G) Alle notifiche tramite PEC si applica l'art. 147 C.P.C.
L’art. 45 bis introdotto, nel decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, dalla legge di conversione dell’11 agosto 2014 n. 114, ha ulteriormente modificato il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introducendo l’art. 16 septies; a seguito di tale modifica la disposizione dell’art. 147 c.p.c. si applica anche alle notifiche in proprio ex L. 53/94 eseguite dagli avvocati tramite PEC con la conseguenza che, quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.
H) Notifiche di copie informatiche, poteri di autentica e esenzione pagamento diritti di copia.
L’art. 52 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con la legge 11 agosto 2014 n. 114 stabilisce che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possano estrarre con modalità telematiche, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.
Ciò significa che l’avvocato, accedendo tramite il sistema POLISWEB al proprio fascicolo informatico, potrà estrarre copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti contenuti nel detto fascicolo ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.
Se viene estratta copia informatica dell’atto o del provvedimento ai fini della notifica in proprio tramite PEC l’attestazione di conformità dovrà essere inserita nella relata di notifica da allegare al messaggio PEC.
Se viene estratta copia analogica dell’atto o del provvedimento ai fini della notifica in proprio non tramite PEC ma da eseguirsi nella maniera tradizionale (cartacea) tramite UNEP, l’attestazione di conformità dovra essere inserita in calce all’atto o al provvedimento da notificare.
Si raccomanda di effettuare l’estrazione della copia informatica o analogica solo dal fascicolo informatico e di non utilizzare quindi, ai fini delle notifiche in proprio, l’atto o il provvedimento allegato al messaggio PEC inviato dalla cancelleria.
E’ doveroso ed opportuno ricordare, da ultimo, che l’avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5 della L. 53/94 o l'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dall'art. 52 del Decreto Legge n. 90/2014 convertico con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto e che il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla legge 53/94 costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme (art. 6 L. 53/94).
qui è possibile scaricare il vademecum praratico delle notifiche a mezzo Pec
tabella delle attestazioni di conformità dopo il D.L 83/2015