IN EVIDENZA - Patrocinio a spese dello Stato e Mediazione

Con sentenza n. 10 del 20 gennaio 2022 *, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione civile, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

 

* Fonte Eius Rivista Giuridica on line

IN EVIDENZA - Patrocinio a spese dello Stato e Mediazione

Con sentenza n. 10 del 20 gennaio 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione civile, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia

TRASMISSIONE TARDIVA MODELLO 5 CASSA FORENSE

Si informano i colleghi che dovessero risultare inadempienti all’invio della comunicazione annuale obbligatoria, di cui all’art. 9 della legge 141/1992 e dell’art. 10 del Regolamento dei Contributi, relativamente al Reddito netto professionale ed al Volume  Affari Iva (c.d. Mod.5), che potranno provvedere a regolarizzare la loro posizione, evitando così di incorrere nei previsti procedimenti disciplinari, inviando a Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, all'indirizzo pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., la dichiarazione sostitutiva scaricabile al seguente link LINK.

 

 

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