Patrocinio a spese dello stato: firmato decreto compensazione crediti-debiti avvocati

15 luglio 2016

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il decreto - adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze - che disciplina le modalità di compensazione dei crediti vantati dagli avvocati per l’attività svolta a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con quanto da essi dovuto per ogni imposta o tassa ovvero a titolo di contributo previdenziale per i loro dipendenti.
 
La disciplina in questione affronta il problema del ritardo nella corresponsione, da parte dello Stato, dei pagamenti relativi agli onorari degli avvocati difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato, riconoscendo in tal modo due principi fondamentali: da un lato quello alla difesa da parte dello Stato anche dei meno abbienti, fornendogli (art. 24 Costituzione) “i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”, dall’altro, il diritto del difensore a vedere compensata la propria attività professionale.
 
Gli avvocati, quindi, che vantino crediti per spese, diritti e onorari, maturati e non ancora saldati, e per i quali non sia stata proposta opposizione, potranno - attraverso la piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze - esercitare il diritto utilizzare il credito in compensazione. Tale facoltà potrà essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre, per l’anno 2016, e dal 1 marzo al 30 aprile per gli anni successivi. L’autorità preposta alla liquidazione dei crediti è quella giudiziaria e la spesa autorizzata per l’anno in corso è di 10 milioni di euro.

“Si tratta di una promessa mantenuta” ha affermato il Ministro Orlando “che mira ad un sostegno dell’avvocatura più impegnata nel patrocinio a spese dello Stato, il più delle volte composta da giovani professionisti che con questa misura potranno compensare il loro crediti. È un segnale di attenzione verso una categoria di professionisti che sta attraversando una grande trasformazione. Questa misura, come le altre di sgravio fiscale per le risoluzioni alternative alla lite, sono inserite nel più ampio progetto che vuole contribuire ad aiutare la professione forense in questa fase di grandi cambiamenti delle giurisdizione e dopo la crisi che ha colpito duramente anche i professionisti”.

fonte: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_13_1_1.wp?previsiousPage=homepage&contentId=COM1257796

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 7 aprile n. 81 due nuovi Decreti Ministeriali di attuazione della legge di riforma dell’ordinamento professionale forense

Sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile n. 81 due nuovi Decreti Ministeriali di attuazione della legge di riforma dell’ordinamento professionale forense. Si tratta, in particolare, del regolamento recante disposizioni per l’accertamento della professione forense e del regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 22 aprile 

I testi dei DM sono pubblicati nella pagina web del sito del CNF dedicata ai regolamenti ministeriali attuativi della legge n. 247/2012 clicca qui

 

Pubblichiamo Delibera del consiglio dell'Ordine degli Avvocati diTempio Pausania sulla possibilità di vendita diretta degli immobili oggetto di garanzia da parte delle Banche

 

"ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TEMPIO PAUSANIA

VERBALE n. 8/2016  - RIUNIONE DEL 1 MARZO 2016

 

       Oggi, 1° marzo 2016, ad ore 15:30, in Olbia si è riunito il consiglio dell'Ordine, convocato via mail il 19 febbraio 2016.

       Sono presenti il Presidente Paola Gosamo, il Segretario Paolo Camboni,  il Tesoriere  Roberto Onida, i Consiglieri Laura Cera, Antonello Desini, Franco Giua, Roberta Diana, Salvatore Meloni e Claudia Satta per deliberare sul seguente ordine del giorno:

*** OMISSIS ***

Problematiche relative al recepimento della direttiva UE 17 del 2014

       Il Segretario informa il Consiglio che è attualmente all’esame della Commissione Finanze alla Camera la bozza di decreto legislativo con il quale lo Stato Italiano dovrà recepire, entro il 21 marzo 2016, la direttiva UE 17 del 2014 c.d. Mortgage Credit Directive, ossia, «direttiva sul credito ipotecario». L'articolo 28 della suddetta direttiva afferma che «Gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito».

Importanti novità introdotte dalla Legge di Stabilità in materia di Patrocinio a spese dello stato

Modifica dell’art.  83 DPR 115/2002 (t.u. in materia di spese di giustizia) sui tempi di presentazione della istanza di liquidazione

La legge di Stabilità 2016 modifica le tempistiche di presentazione  dell’istanza - e quindi della liquidazione - in materia di gratuito patrocinio. La L. 208/2015, con una norma contenuta nel comma 783 del suo unico articolo, aggiunge, all’articolo 83 del Dpr 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), un comma 3-bis, secondo il quale il decreto in questione deve essere «emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».
La nuova norma introduce un’importante innovazione per le liquidazioni in favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Nella precedente prassi degli uffici giudiziari gli avvocati di quelle parti avanzavano la richiesta di pagamento (allegando una nota-spese) solo dopo la conclusione del processo, sia civile che penale. E il giudice provvedeva alla pronuncia del relativo decreto spesso a distanza di tempo dal deposito dell’istanza.
Il comma 3-bis non ammette più una cesura tra la conclusione del giudizio e il provvedimento giudiziale che liquida i compensi. Di conseguenza, non sarà più consentito neppure avanzare la richiesta di liquidazione quando il processo è già stato definito. In questi casi, il giudice dovrà dichiarare inammissibile, perché tardiva, un’istanza proposta dopo il deposito del provvedimento che chiude la fase processuale a cui si riferisce la richiesta.
Peraltro, il giudice è vincolato al principio della domanda: il comma 3-bis dispone, infatti, che il decreto di pagamento è pronunciato a seguito della «relativa richiesta». E dunque, in mancanza di un’espressa istanza, il magistrato non potrà liquidare d’ufficio i compensi che spettano agli avvocati delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

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