La delibera di modifica degli articoli 20 e 27 del CDF del Consiglio Nazionale Forense è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 13 aprile 2018, n. 86, all'esito delle procedure di consultazione di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22 settembre 2017.
Le modifiche degli artt. 20 e 27 CDF entreranno in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 12 giugno 2018, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Nel link sottostante potrete trovare il provvedimendo col quale il Presidente del Tribunale Giuseppe Magliulo ha disposto la variazione della tabella di organizzazione dei Giudici del Tribunale di Tempio Pausania a far data dal 10.5.2018.
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E’ stato pubblicato sulla G.U. del 13 aprile 2018, n. 86, il comunicato del CNF con cui sono state disposte le modifiche al codice deontologico forense relative alla disciplina degli artt. 20 (Responsabilità disciplinare) e 27 (Dovere di informazione).
L’art. 20 c.d.f.. La nuova formulazione dell’art. 20, comma 1, c.d.f. è pertanto la seguente: «La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247». Invece, il comma 2 del medesimo articolo è stato così riformulato: «Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice».
L’art. 27 c.d.f.. Infine, l’art. 27 c.d.f. è stato modificato limitatamente al solo comma 3, il cui testo è il seguente: «L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge».
Delibera Ordine Avvocati di Tempio Pausania in materia di gestione separata INPS cd "operazione Poseidone"
ESTRATTO DELIBERA DEL 6 MARZO 2018
Il Segretario ed il Tesoriere illustrano al Consiglio la questione relativa alla cosiddetta “operazione Poseidone” posta in essere dall’INPS che d’ufficio ha iscritto nella Gestione Separata migliaia di colleghi non iscritti a Cassa Forense.
Dopo ampia discussione
IL CONSIGLIO
– sentita la relazione del Segretario e del Tesoriere;
– preso atto che l’I.N.P.S., con la c.d. operazione “Poseidone 2”, ha dapprima iscritto di ufficio nella “Gestione Separata” numerosissimi avvocati e successivamente proceduto esecutivamente nei loro confronti per il recupero coattivo di contributi previdenziali, anche con l’applicazione di forti sanzioni e penali;
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